Art. 5
Invarianza degli oneri
In vigore dal 10 apr 2003
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 130
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-18;316#art-5