Art. 1
In vigore dal 7 gen 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la deliberazione del 18 aprile 2002, con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti propone la modifica del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965;
Visto lo statuto adottato dall'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza per i giornalisti italiani "G. Amendola", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 24 luglio 1995, pubblicato, sottoforma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995;
Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono soppresse le parole: ", a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 317
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-21;280#art-1