Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 12 gen 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viso l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 490, e successive modificazioni, riguardante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, riguardante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, concernente "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell', comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante semplificazioni delle procedure di spesa e contabili";
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, concernente "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e successive modificazioni, concernente "Unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a norma dell' della legge 3 aprile 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell', comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell', comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
Acquisito il parere n. 34/D/2000, reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 novembre 2000;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio legislativo, reso con nota n. 2972/35.111 del 19 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002, n. 89/2001;
Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, ad eccezione di quella concernente la distinzione tra consegnatari per debito di custodia e di consegnatario per debito di vigilanza, attese le modalità di gestione, di rendicontazione e di livello di responsabilità che contraddistinguono gli uni dagli altri, nonché di quella relativa al termine triennale suggerito per la rinnovazione degli inventari, a fronte di quello quinquennale previsto, in considerazione del notevole impiego di risorse e di tempo che siffatta operazione comporta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "beni mobili": oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio;
b) "servizio": prestazioni che agevolano e completano l'utilizzazione di un bene o di un processo produttivo, elencate negli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
c) "titolare del centro di responsabilità": il dirigente con funzioni dirigenziali generali titolare di un centro di responsabilità delle amministrazioni dello Stato;
d) "utilizzatore finale": fruitore delle utilità cedute dal bene o consumatore di materiali destinati dal consegnatario all'ufficio per l'uso, per l'impiego o per il consumo;
e) "dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi": dirigente che provvede direttamente agli acquisti della struttura amministrativa di appartenenza;
f) "gestore globale": soggetto affidatario della gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché della realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse;
g) "Ragioneria generale dello Stato": Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
h) "ufficio riscontrante": per le amministrazioni centrali l'Ufficio centrale del bilancio di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e l'Ufficio interno di ragioneria di cui all', comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; per gli uffici periferici la Ragioneria provinciale dello Stato di cui all' del citato decreto presidenziale;
i) "sostituto consegnatario": l'agente incaricato di sostituire il consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
l) "sub-consegnatario": agente secondario che opera alle dipendenze di un agente principale, denominato consegnatario, titolare della gestione cui entrambi sono assegnati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254#art-1