Art. 1
In vigore dal 10 ott 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed in particolare l', commi 1 e 3;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il numero di operatori, operanti in base alle diverse tecniche disponibili, consente ormai condizioni di effettiva concorrenza e che occorre assicurare a tutti indistintamente un orizzonte temporale di operatività più prolungato, affinché queste condizioni si mantengano durevolmente;
Considerato che sulla contendibilità della proprietà degli operatori, che consente forme di aggregazione a livello internazionale più efficienti dal punto di vistadelle politiche industriali, influisce fortemente la garanzia di un più ampio orizzonte temporale di operatività rispetto a quello previsto dal regime di licenza con il limite quindicennale;
Considerato di dover garantire lo stesso termine di validità a tutti gli operatori secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzio-nalità;
Rilevato di dover modificare il termine di validità delle licenze di cui all'articolo 6, comma 27, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, al fine di garantire un orizzonte temporale di operatività dei licenziatari che sia coerente con l'obiettivo di rendere stabile e duratura la concorrenza tra gli operatori e la contendibilità della proprietà azionaria degli stessi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2001;
Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Visto il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la corrispondenza intercorsa con la Commissione europea;
Sentito il Consiglio superiore delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentite le parti interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente regolamento:
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1. All'articolo 6, comma 27, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, le parole: "non superiore a 15 anni", sono sostituite dalle seguenti: "di 20 anni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-01;211#art-1