Titolo III

Art. 45

Indennità integrativa speciale

In vigore dal 15 ago 2002
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-06-18;164#art-45

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