Titolo XIII

Art. 72

(R) Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Domanda di liquidazione di acconti dell'indennità di custodia) 1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-72

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