Titolo VI

Art. 48

(L) Testimoni dipendenti pubblici

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Testimoni dipendenti pubblici) 1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli , salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-48

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