Capo II
Art. 285
(R) Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di
certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all' del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-285