Titolo VII
Art. 248
(R) Invito al pagamento
In vigore dal 1 gen 2025
(R)
Invito al pagamento
1. Nei casi di cui all', entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell', con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all', comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.
2. Salvo quanto previsto dall', comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all', in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall', comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all', comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Note all'articolo
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art. 62, comma 1-bis) che "Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-248