Titolo V

Art. 241

(L) Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza) 1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell', l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-241

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