Capo II
Art. 155
(L) Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-155