Titolo III
Art. 117
(L) Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' ed è ammessa opposizione ai sensi dell'.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-117