Capo VI

Art. 226

(L) Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-226

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