Titolo III›Capo I
Art. 149
(R) Raccordo
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Raccordo)
1. La restituzione e la vendita di beni sottoposti a sequestro penale è regolata dalle norme del presente capo, se non diversamente previsto da norme speciali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;114#art-149