Art. 3

In vigore dal 28 feb 2002
1. È abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia di inizio attività di cui al presente regolamento anziché alla licenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 198
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-19;481#art-3

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