Art. 2
In vigore dal 28 feb 2002
1. Gli esercenti rimesse di veicoli hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo.
Dall'annotazione dei dati sono esonerati tutti i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia.
2. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche. Tali modalità e il modello di ricevuta di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-19;480#art-2