Art. 1
In vigore dal 24 gen 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modifiche, sull'obbligatorietà della vaccinazione antitetanica;
Visto il regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, ed in particolare l'articolo 2, relativo alle modalità della vaccinazione e rivaccinazione antitetanica;
Visto il decreto del Ministro della sanità in data 7 aprile 1999, recante il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1999;
Visto l'articolo 93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente la ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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1. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le rivaccinazioni, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con l'anatossina difterica e/o con altri antigeni, vengono eseguite a periodi intervallari di dieci anni. Nei nuovi nati, e nei soggetti in età pediatrica che inizino la vaccinazione antitetanica prima del compimento del 7o anno di vita (6o anno di eta), la prima rivaccinazione viene eseguita, mediante somministrazione di anatossina tetanica, eventualmente in combinazione con anatossina difterica e/o con altri antigeni, a distanza di 4-5 anni dall'ultima dose del ciclo primario di vaccinazione; i successivi richiami vengono eseguiti a periodi intervallari di dieci anni.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 24
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-07;464#art-1