Art. 2

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525

In vigore dal 20 gen 2002
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, sono inseriti i seguenti: "Art. 3-bis (Domande e modalità di accesso ai contributi delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici). - 1. Qualora, ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, che risultino già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si costituiscano in società cooperative per la pubblicazione di un giornale organo di movimento politico, i contributi relativi all'anno 2001 sono percepiti dalle Società editrici in proporzione al rispettivo periodo di svolgimento dell'attività editoriale della testata. In tale caso le domande sono presentate da ciascuna impresa che abbia svolto attività editoriale per la medesima testata nel corso dell'anno 2001, in relazione al rispettivo periodo di esercizio dell'attività editoriale stessa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo 3. 2. Le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, che non si costituiscono in società cooperative ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 153, della predetta legge n. 388 del 2000, continuano a percepire i contributi ai sensi del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non oltre la data del 30 novembre 2001. Art. 3-ter (Documentazione degli ulteriori requisiti per le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative). - 1. Le imprese editrici di quotidiani e periodici che si costituiscano in cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge n. 388 del 2000, sono tenute altresì a presentare: a) una certificazione della diffusione, anche in rapporto alla percentuale della tiratura complessiva dei quotidiani e periodici editi da cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. b) una certificazione dell'intero bilancio di esercizio dell'anno al quale si riferiscono i contributi è effettuata da una società di revisione, scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. c) copia autentica dello statuto. Art. 3-quater (Richiamo). - 1. Alle società cooperative costituite ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 171
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-11-07;460#art-2

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Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525 (Art. 2 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, concernente norme per la concessione dei contributi e delle provvidenze all'editoria.) — Testo vigente | Portale Normativo