Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.263

In vigore dal 22 dic 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, concernente regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute; Emana il seguente regolamento: . Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.263 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la rimozione di tutti i pesci secondo un piano predisposto dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione europea;"; b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. È vietata la vaccinazione dei pesci contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che abbiano già avviato le procedure per il riconoscimento previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1992, n. 555, e successive modifiche, nonché contro le malattie dell'elenco I. 2. In deroga al comma 1 il Ministero della salute può autorizzare la vaccinazione in caso di insorgenza di un focolaio di una malattia dell'elenco I a condizione che le modalità di vaccinazione siano precisate nel programma di intervento approvato a norma dell'articolo 15 e che sia tenuto conto dei criteri fissati nell'allegato E. 3. In caso di riesame, in sede comunitaria, della disciplina relativa alla vaccinazione, il Ministero della salute adotta le conseguenti misure tecniche di adeguamento."; c) dopo l'allegato D è aggiunto il seguente: "Allegato E Criteri per i programmi di vaccinazione I programmi di vaccinazione devono contenere almeno le informazioni seguenti: 1) situazione della malattia che giustifica la richiesta di vaccinazione; 2) informazioni sulle zone costiere e su quelle continentali, sulle località e sulle aziende in cui può essere eseguita la vaccinazione: tali zone non potranno in nessun caso estendersi oltre i limiti della zona infetta e, se necessario, della zona cuscinetto creata intorno alla zona infetta; 3) informazioni particolareggiate sul vaccino da utilizzare, incluso il tipo o i tipi di vaccino che possono essere utilizzati; 4) informazioni particolareggiate riguardanti condizioni di impiego, frequenza di vaccinazione e limiti delle operazioni di vaccinazione; 5) criteri di sospensione della vaccinazione; 6) disposizioni per la tenuta di un registro delle operazioni di vaccinazione; 7) disposizioni per limitare i movimenti dei pesci nella zona di vaccinazione e per garantire che i pesci possano lasciare tale zona solo per essere abbattuti e destinati al consumo umano o, se necessario, per essere distrutti; 8) qualsiasi altra disposizione necessaria in caso di vaccinazione.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 260
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-24;425#art-1

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Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n.263 (Art. 1 Regolamento di attuazione della direttiva 2000/27/CE, che modifica la direttiva 93/53/CEE, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci.) — Testo vigente | Portale Normativo