Art. 6
Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 1 dic 2001
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell', nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.
2. Le disposizioni di cui all' hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) nell'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi;
b) nell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e la tecnologia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-05;404#art-6