Art. 1

In vigore dal 12 gen 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali; Visto l'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. che prevede che per i biologi, i chimici e gli psicologi ambulaloriali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 23 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Preso atto che è stato stipulato, in data 30 marzo 2001, un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati: S.N.U.B.C.I., S.N.A.B.I.L.P., F.I.O.S.P.-S.N.U.B.A.L.P., A.U.P.I., S.I.C.U.S., S.I.Chi.L.P., FP C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L,: Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001; Ritenuto di discostarsi da tale parere per quanto attiene la decorrenza retroattiva del rimborso spese di cui all'articolo 25, comma 1, dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, chimici e psicologi ambulatoriali, in quanto la stessa rientra nei limiti finanziari previsti e ricalca la medesima fattispecie contenuta nell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute; Emana il seguente regolamento: . 1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali stipulato in data 30 marzo 2001 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 1
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;446#art-1

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