Titolo I

Art. 1

(L) Oggetto

In vigore dal 6 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; Visto l' della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'. comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto l', comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato; Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001; Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Emana il seguente decreto: (L) Oggetto 1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L) 2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302. 4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327#art-1

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