Capo IV›Sez. I
Art. 22
(L-R) Determinazione urgente dell'indennità provvisoria
In vigore dal 1 gen 2002
(L-R)
Determinazione urgente dell'indennità provvisoria
1. In caso di particolare urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell', il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (R)
2.
3. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell' e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima. (R)
4. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall', che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (R)
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;326#art-22