Sez. III
Art. 95
(L) Sanzioni penali (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Sanzioni penali
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-95