Capo IV
Art. 87
(L) Verifica delle fondazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Verifica delle fondazioni
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, )
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-87