Titolo II›Capo I

Art. 6

(L) Attività edilizia libera.

In vigore dal 11 dic 2025
. (L) (Attività edilizia libera). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all', comma 1, lettera a); a-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purchè tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purchè destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale; e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; e-quater) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190; e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino. 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 26 NOVEMBRE 2025, N. 178. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 6. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all', comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all', soggetti a segnalazione certificata di inzio attività in alternativa al permesso di costruire; b) disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli. c) LETTERA NON PIÙ PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. 8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Note all'articolo

  • Il D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalita' sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessita'".
  • Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-6

In sintesi

L'articolo elenca i lavori che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera, ossia senza alcun titolo abilitativo. Tra questi rientrano la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma o inseriscano ascensori esterni, l'installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e tende o pergole bioclimatiche. Rientrano inoltre alcune opere di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra per uso agricolo e serre mobili stagionali. Resta comunque fermo l'obbligo di rispettare gli strumenti urbanistici comunali e tutte le normative di settore, come quelle antisismiche, di sicurezza, igienico-sanitarie e paesaggistiche.

Perché esiste questa norma

La norma individua una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati liberamente senza richiedere permessi o titoli abilitativi, snellendo le procedure per le opere a basso impatto.

A chi si applica

Si applica a proprietari, aventi diritto o esecutori di interventi edilizi che intendono realizzare le tipologie di opere espressamente elencate.

Esempio pratico

Un proprietario di casa decide di installare sul proprio balcone aggettante delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) per proteggersi dal vento. L'intervento è eseguibile senza richiedere alcun titolo abilitativo, purché la struttura non crei uno spazio stabilmente chiuso con aumento di volumetria, garantisca la microaerazione e rispetti le linee architettoniche dell'edificio.

Adempimenti e conseguenze

Gli interventi devono rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, efficienza energetica, rischio idrogeologico, codice dei beni culturali e del paesaggio). Non sono previsti ulteriori adempimenti o specifiche sanzioni nel testo fornito.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato dalla Legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 5, comma 1) e dall'atto 011G0067 (art. 7, comma 3, che ha modificato il comma 2, lettera d). Inoltre, l'atto 011G0193 (art. 12, comma 1, lettera f) ha abrogato il comma 8, e il D.Lgs. n. 190 del 25 novembre 2024 ha abrogato la lettera a-bis del comma 1.

Domande frequenti

È necessario richiedere un titolo abilitativo per installare una pergola bioclimatica addossata all'immobile?No, l'opera rientra nell'attività edilizia libera purché non crei uno spazio stabilmente chiuso con variazione di volumi o superfici e si armonizzi con le linee architettoniche preesistenti.
Tutti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche sono considerati attività edilizia libera?Solo quelli che non comportano la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterano la sagoma dell'edificio.
Le opere in edilizia libera possono derogare ai vincoli paesaggistici o alle norme antisismiche?No, gli interventi devono essere sempre eseguiti nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore, comprese le norme antisismiche, di sicurezza e di tutela del paesaggio.

Termini chiave

attività edilizia liberatitolo abilitativomanutenzione ordinariabarriere architettonichevetrate panoramiche amovibili (VEPA)strumenti urbanistici comunali

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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