Capo II
Art. 34
L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109
In vigore dal 30 mag 2024
(L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, ;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, )
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all', comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-34