Capo II›Sez. I
Art. 13
(L) Competenza al rilascio del permesso di costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
In vigore dal 12 ago 2012
(L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, , comma 1;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all', comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art.13, comma 2-bis) che "Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-13