Capo V

Art. 119

(L) Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 15)

In vigore dal 27 feb 2007
(L) Regolamento di attuazione (legge 18 maggio 1990, n. 46, ) 1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all' e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

Note all'articolo

  • Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...]gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380#art-119

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