Capo II
Art. 40
(L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
In vigore dal 1 gen 2002
(L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-40