Capo V
Art. 117
(R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
In vigore dal 1 gen 2002
(R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, )
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell' vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all' deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;379#art-117