Art. 3

Modifiche all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

In vigore dal 18 ott 2001
1. All'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis è aggiunta la seguente lettera: "f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2."; b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N; b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2; c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora; d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensità luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione; e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresì essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Nesi, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;360#art-3

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