Capo II

Art. 14

Norme finali e transitorie

In vigore dal 1 set 2001
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-05;328#art-14

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