Art. 15

Abrogato

Disposizioni per le regioni a statuto speciale

In vigore dal 1 giu 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 APRILE 2006, N. 180

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-17;287#art-15

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Disposizioni per le regioni a statuto speciale (Art. 15 Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.) — Testo vigente | Portale Normativo