Art. 4
Norma finale
In vigore dal 28 giu 2001
1. Il limite di L. 360.000.000 di cui all'articolo 109-bis, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al coefficiente di redditività che gli enti non commerciali che effettuano prestazioni di servizi adottano qualora optino per la determinazione forfetaria del reddito, per effetto dell', si intende elevato a L. 600.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Finanze, foglio n. 14
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-12;222#art-4