Art. 1

In vigore dal 24 mar 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 10 marzo 2001; Decreta: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato dal momento della partenza del Capo dello Stato per la missione ufficiale in Uruguay e Argentina, che avverrà nella giornata di sabato 10 marzo 2001, e fino al suo rientro nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-08;43#art-1

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Art. 1 Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. — Testo vigente | Portale Normativo