Art. 3

Realizzazione delle iniziative. Assistenza medica

In vigore dal 25 apr 2001
1. All', comma 4, le parole: "consiglio scolastico provinciale", sono sostituite dalle seguenti: "consiglio scolastico locale". 2. Dopo l' è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;105#art-3

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