Art. 3

Ripartizione del fondo per il contenimento delle tariffe

In vigore dal 20 mar 2001
1. Il fondo per il contenimento delle tariffe attribuibile dall'anno 2001 viene erogato sulla base di dati consuntivi degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto corrisposta per i contratti di servizio di cui all', comma 3. 2. Il fondo è ripartito in misura direttamente proporzionale alla media annuale degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto sostenuti dagli enti locali territoriali di cui all' nel quadriennio precedente, rispetto all'anno di attribuzione del contributo statale, sui corrispettivi dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi di cui all', comma 3, a soggetti esterni all'amministrazione. A tale fine, a decorrere dall'anno 2001, gli enti locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'interno, per il tramite delle prefetture, apposita certificazione, secondo il modello di cui all'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto, attestante la spesa relativa all'imposta sul valore aggiunto sulla base delle risultanze delle fatture rilasciate dai soggetti affidatari dei predetti servizi. Ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane ed alle unioni di comuni delle regioni a statuto speciale il contributo statale viene corrisposto nei limiti delle risorse derivanti dall'imposta sul valore aggiunto percepita dallo Stato nelle predette regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, detratta la quota spettante all'Unione europea, in base alla vigente normativa. 3. Il pagamento del contributo statale spettante a ciascun ente avviene in due rate. Il pagamento della prima rata, fissata entro il 30 giugno di ciascun anno, avviene nella misura del 50 per cento dello stanziamento iniziale dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il pagamento della seconda rata avviene sulla base delle previsioni di bilancio definitivamente assestate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 2, foglio n. 76
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;33#art-3

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