Sez. VI
Art. 30
(L)Modalità per la legalizzazione di firme
In vigore dal 7 mar 2001
(L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-30