Sez. III

Art. 15 bis

(L)Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

In vigore dal 1 gen 2004
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-15-bis

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