Sez. II
Art. 42
(R) Certificati di abilitazione
In vigore dal 7 mar 2001
(R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività ancorchè definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-42