Art. 1
Cessazione dell'operatività delle procedure
In vigore dal 22 feb 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 59;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare
l'articolo 26;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 febbraio 1998, n. 92;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana
il seguente regolamento:
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Cessazione dell'operatività delle procedure
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione dei relativi contributi, è dichiarata la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-15;438#art-1