Art. 2
Entrata in vigore
In vigore dal 24 feb 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-07;440#art-2