Art. 2

Entrata in vigore

In vigore dal 24 feb 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 163
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-07;440#art-2

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Entrata in vigore (Art. 2 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi.) — Testo vigente | Portale Normativo