Art. 3
Convenzione tipo e modalità di trasmissione dei dati
In vigore dal 12 gen 2001
1. Con decreto del Ministro delle finanze è approvata la convenzione tipo cui aderiscono i soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di riscossione.
2. Con uno o più decreti dell'Amministrazione finanziaria sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con il ruolo utenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 novembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Atti di Governo registro n. 123, foglio n. 10
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-17;387#art-3