Art. 3

Convenzione tipo e modalità di trasmissione dei dati

In vigore dal 12 gen 2001
1. Con decreto del Ministro delle finanze è approvata la convenzione tipo cui aderiscono i soggetti incaricati per lo svolgimento delle attività di riscossione. 2. Con uno o più decreti dell'Amministrazione finanziaria sono definiti i flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati e l'interconnessione con il ruolo utenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000 Atti di Governo registro n. 123, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-17;387#art-3

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