Art. 2
In vigore dal 20 gen 2001
1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, si procederà alla ripartizione, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche di cui alla citata tabella A, dei contingenti dei profili professionali, nonché del contigente delle qualifiche dirigenziali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi decentrate dell'Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-15;399#art-2