Art. 2
In vigore dal 17 nov 2000
1. I soggetti di cui all' sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come sostituito dall', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Datato a Roma, addì 27 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Atti di governo registro n. 122, foglio n. 7
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-27;315#art-2