Art. 1
In vigore dal 31 gen 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il regolamento generale di attuazione di cui al citato articolo 3 della legge n. 109 del 1994, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 aprile 2000;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 20 del 29 marzo 1999;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 123/99 espresso dall'adunanza generale del 12 luglio 1999;
Acquisito in data 23 settembre 1999, il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente in data 10 novembre 1999 e 24 novembre 1999;
Vista la delibera della Corte dei conti, Sezione controllo I Collegio, n. 40/2000, adottata nell'adunanza del 30 marzo 2000, con la quale il regolamento generale è stato ammesso al visto ed alla conseguente registrazione, con l'esclusione degli articoli 52 e 75;
Considerato che vi era urgenza a dar corso alla pubblicazione dell'intero regolamento in relazione alle vive attese delle amministrazioni pubbliche nonché degli operatori del settore e che le norme non ammesse a registrazione regolavano le cause di esclusione dalle gare nei servizi attinenti alla architettura ed all'ingegneria e negli appalti e concessioni di lavori pubblici per le quali l'applicazione diretta della disciplina comunitaria poteva momentaneamente supplire, in attesa di una più approfondita valutazione del portato della pronuncia dell'organo di controllo;
Considerato quindi che si ritiene possibile dare attuazione alla delibera n. 40/2000, della Corte dei conti, emanando un provvedimento che adegua il testo degli articoli 52 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle osservazioni espresse nella predetta delibera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente regolamento:
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1. L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è sostituito dal seguente:
"Art. 52.
Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, che disciplina gli affidamenti di appalti pubblici di servizi.
2. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei conti).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-30;412#art-1