Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo V
Art. 62
Generalità e campo di applicazione.
In vigore dal 17 ott 2000
- Generalità e campo di applicazione.
1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all', comma 1 bis del decreto legislativo n. 509/92 e successive modificazioni, l'organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-62