Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale›Capo II
Art. 21
Instaurazione del rapporto convenzionale.
In vigore dal 17 ott 2000
- Instaurazione del rapporto convenzionale.
1. Il medico interpellato ai sensi dell' deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico.
2. La Regione, o il soggetto di questa individuato, espletate le formalità per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 10, deve:
- aprire nell'ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all', comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all' e darne comunicazione alla Azienda;
- richiedere il trasferimento della residenza nella zona assegnatagli, se risiede in un altro comune;
- iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l'ambito carente assegnatogli, se è iscritto in altra provincia.
In tal caso è sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dall'Ordine di provenienza.
4. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il Comitato ex , temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all' e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
6. Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori sedi professionali per l'espletamento dell'attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l'assistenza primaria in altro locale all'interno del medesimo ambito territoriale.
7. L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell'iscrizione nell'elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proceda alla prevista verifica di idoneità. È fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
8. Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco relativo all'ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
9. Al fine di favorire l'inserimento dei medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico eventualmente disponibile.
L'ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l'uso, comprese le spese per il suo utilizzo dell'ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell'ambito degli Accordi Regionali di cui al Capo VI.
10. Fatte salve diverse determinazioni regionali nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato di cui all' del presente Accordo e purchè tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell'erogazione dell'assistenza.
11. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate e ai sensi del presente accordo in studi professionali collocati fuori dall'ambito territoriale nel cui elenco egli e iscritto, escluso il caso di cui all'art I9, comma 14.
12. Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo, è consentita, per il valore di diffusione capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il miglioramento della qualità di tale assistenza, l'apertura di più studi per l'esercizio dell'attività convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-21