Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato G Assistenza›Capo VI
Art. 2
Attivazione del servizio domiciliare
In vigore dal 17 ott 2000
- Attivazione del servizio domiciliare
1. Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio:
a) impossibilita permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
- insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
- insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
- arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
- gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
- cerebropatici e cerebolesi, con forme gravi;
- paraplegici e tetraplegici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;270#art-acn-2-2